La PEC per traduttori, sì o no?

Posta elettronica certificata (PEC) per traduttori e liberi professionistidi Daniela Corrado

Come molti già sapranno, il D.L. n. 179/2012 in vigore dal 20 ottobre, e convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, dispone che entro il 30 giugno 2013 le imprese individuali indichino al Registro Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In sintesi, la normativa prevede che:

  • le nuove società dichiarino l’indirizzo PEC all’iscrizione nel registro delle imprese
  • i professionisti dichiarino l’indirizzo PEC ai rispettivi ordini
  • le società già esistenti dichiarino l’indirizzo PEC al registro delle imprese
  • tutte le pubbliche amministrazioni dichiarino il proprio indirizzo PEC

A questo punto, sorge la questione se il semplice possesso di partita IVA obblighi o no il possessore a dotarsi di una casella PEC. La risposta è no, o meglio la normativa non impone al titolare di partita IVA, che non eserciti attività di impresa o libera professione, di dotarsi di PEC.

Però la legge dà l’obbligo di istituire la PEC a chi è iscritto (o deve iscriversi) presso la Camera di Commercio (registro delle imprese/albo delle imprese artigiane) o in albi o elenchi professionali previsti dalla legge.

Dal momento che la situazione dei traduttori è ambigua, poiché non abbiamo un albo o un ordine professionale apposito previsto per legge, pur svolgendo attività di libera professione, se ne deduce che dovremmo essere, almeno in teoria, esonerati dall’obbligo di dotarci di PEC. Ma in realtà per quelli di noi che risultano iscritti in Camera di Commercio, come ad esempio i traduttori iscritti all’Albo dei CTU dei tribunali (i quali devono essere necessariamente iscritti anche al registro dei periti delle camere di commercio), pare che l’obbligo ci sia.

C’è poi un’altra questione. Dato che la legge obbliga alla PEC le pubbliche amministrazioni, come comunicheranno ufficialmente con questi enti i traduttori iscritti negli albi fornitori e sprovvisti di una casella di posta elettronica certificata?

La casella di posta elettronica certificata è uno strumento che in pratica serve a trasmettere e scambiarsi corrispondenza informativa e/o amministrativo-commerciale in maniera ufficiale, legale e sicura. Volendo fare un paragone con la posta cartacea, la PEC è l’equivalente delle raccomandate postali A/R.

Oltre ai gestori autorizzati a pagamento, ci sono delle associazioni professionali che prevedono degli sconti di attivazione PEC per il loro soci, o ancora, c’è la possibilità di attivare la PEC totalmente gratuita fornita dal Governo Italiano (che però ha delle limitazioni d’uso).

Nell’ottica di una maggiore trasparenza, ufficialità e dignità della professione di traduttore (che è a tutti gli effetti una libera professione, pur mancando di un albo!), io credo che la dotazione della PEC vada incoraggiata.

Ovviamente la mia opinione è personale, ci mancherebbe, e so per certo che altri traduttori non saranno d’accordo, ma dal momento che tutti i professionisti con albo se ne doteranno, non vi sembra, per noi che già non abbiamo un nostro albo, di restare di qualche passo ancora più indietro rispetto agli altri non aderendo alle regole previste per tutti i professionisti considerati “ufficiali”?

Perché autorelegarmi ad un’ “ufficiosità” professionale che non ho deciso e che sono costretta a subire ogni giorno dalle piccole alle grandi cose che riguardano la mia attività?

So per certo che il nostro lavoro merita pari dignità e valore di quello degli altri liberi professionisti, ed è per questo che ho ritenuto giusto con questo articolo spezzare una lancia in favore della PEC.

Nuove regole per i professionisti “senza albo”

codice del consumo

di Daniela Corrado

Era già nell’aria da dicembre e finalmente ne vediamo i primi frutti. Si tratta della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. La legge dice che chiunque svolga una professione non soggetta all’iscrizione ad albi o elenchi (ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile), da lunedì 11 febbraio 2013, dovrà apporre in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla suddetta normativa, aggiungendo inoltre che nei casi in cui il professionista appartenga ad associazioni e ne utilizzi l’intestazione dovrà specificare, assieme agli estremi di legge, anche il nome dell’associazione di cui fa parte e il proprio numero di iscrizione.

In pratica, bisognerà apporre su ogni documento scritto con il cliente (fatture, ricevute, notule, intestazioni, email, ecc.) la seguente dicitura:  “professionista di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU del 26/01/2013”, aggiungendo anche “socio (nome dell’associazione) n. tessera (…)” in caso di appartenenza ad associazioni professionali.

Il provvedimento, che si ispira al rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, coinvolgerà  molte professionalità: traduttori, interpreti, consulenti del web, tributaristi, amministratori di condomini, grafici web, pubblicitari, fisioterapisti, ecc.

È importante sottolineare che l’apposizione della dicitura rimandante alla L. n. 4/2013 non sarà facoltativa, ma obbligatoria. L’inadempimento, infatti, rientrerà tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste dal Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2013, Titolo III, Parte II).

Qui in basso potete trovare i link alle normative in questione, più un articolo de “Il Sole 24 Ore” che ne dà notizia:

Gli aspetti legali e fiscali delle traduzioni in diritto d’autore

Aspetti legali e fiscali delle traduzioni in diritto d’autore

di Daniela Corrado

Se la Francia si è dotata di un Codice degli usi firmato da editori e traduttori e la Spagna di un Libro bianco che reca indicazioni su normative, contratti, diritti, usi, compensi, fiscalità, pubblicità ecc. cosa è accaduto in questi anni in Italia riguardo al diritto d’autore?

Nel nostro paese la legge che regola la protezione del diritto d’autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio risale al 22 aprile 1941.

La L. 633/1941 ha subito in seguito alcune modifiche (D.Lgs. 68/2003 e L. 2/2008) ma sostanzialmente resta il fatto che di questa legge non esiste un testo consolidato ufficiale, e che essa si riferisce non solo ai traduttori, ma a tutti i soggetti considerati “autori” (la normativa generale parla unicamente di “autori”); perciò traduttori, scrittori, registi, pittori, musicisti, ecc. fanno tutti riferimento a quest’unica legge nata prima della Seconda Guerra Mondiale, quando la quantità di materiale editoriale prodotto era davvero esigua rispetto a oggi.

La situazione attuale è ben diversa da quella degli anni Quaranta, in cui la legge sul diritto d’autore vide la luce, non solo per la grande quantità di materiali editoriali ora in produzione, ma anche per il sorgere di nuove professionalità legate allo sviluppo della tecnologia (localizzatori, doppiatori, web designer, autori che optano per il self-publishing, ecc.) che di fatto svolgono un’operazione creativa e quindi autorale nello svolgimento del loro lavoro.

Per chi fosse interessato a queste questioni, il 18 e il 25 settembre, STL-Formazione per Interpreti e Traduttori e la Scuola EST di Roma (European School of Translation) organizzeranno due webinar (corsi on line) sugli aspetti legali e fiscali legati alle traduzioni in diritto d’autore.

I relatori sono due consulenti specializzati in materia: Giuseppe Bonavia, dottore commercialista di Pisa, e Pietro Giustinucci avvocato del Foro di Pisa e docente presso la Scuola di Formazione Forense degli Ordini degli Avvocati di Pisa – Livorno – Lucca – Massa – La Spezia.

In scaletta ci sono i problemi più frequenti legati alla traduzione editoriale, sia dal punto di vista della tassazione, sia dal punto di vista del contratto, dei diritti e dei doveri del traduttore:

  • non assoggettabilità a contribuzione INPS del reddito da traduzione letteraria, il suo regime fiscale agevolato e le forme con cui esso deve essere certificato al committente
  • problematiche riferite ai rapporti con committenti non italiani
  • coesistenza di due distinte forme di reddito
  • “Contratto di traduzione per l’editoria” o “Contratto di edizione di traduzione”, differenze e peculiarità specifiche
  • diritti morali e diritti patrimoniali che competono al traduttore per l’editoria
  • tratti essenziali del Contratto di edizione di traduzione, con riferimento ad alcune ipotesi particolari, quali la traduzione di programmi informatici, di siti web, di dialoghi cinematografici, televisivi, ecc.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza. Il costo totale per la partecipazione ad entrambi i webinar è di € 60,00 IVA inclusa.

Per le iscrizioni è necessario compilare l’apposito modulo on line predisposto dalla EST.

KommuniKa e la traduzione giuridica: «Locazione, affitto o noleggio? I contratti, questi sconosciuti»

Kommunica, corsi di traduzione legale

di Daniela Corrado

Ho ricevuto via e mail, e prontamente condivido anche qui sul blog, la comunicazione del piano di formazione 2012/13 per la traduzione giuridica, intitolato “Il diritto per tradurre”, organizzato da KommuniKa di Luca Lovisolo.

Non mi dilungo sulla presentazione del docente, che per l’appunto è Luca Lovisolo, perché quest’argomento è stato già trattato in un post precedente; vorrei invece spendere qualche parola in più sul corso.

Il seminario “Locazione, affitto o noleggio? I contratti, questi sconosciuti” è indirizzato a tutti i traduttori che desiderino estendere le proprie competenze anche in campo giuridico, e prende spunto, come lo stesso Lovisolo fa notare sul suo sito, dalle esigenze e dall’esperienza del quotidiano: “Tutti noi, nella nostra esperienza quotidiana, stipuliamo moltissimi contratti. Non sempre ci rendiamo conto di farlo: ci dimentichiamo che prendere un autobus, consumare un caffè al bar e altre attività comunissime comportano il costituirsi di rapporti giuridici.”

L’importanza di una formazione adeguata che evidenzi le criticità e le problematicità dei testi giuridici, avvicinando il traduttore a quelle che sono le differenze specifiche fra le varie tipologie di contratto, è senz’altro essenziale per chi intende avvicinarsi al settore della traduzione legale.

La presentazione dettagliata del percorso formativo proposto da Luca Lovisolo avverrà on line martedì 11 settembre 2012 alle ore 14:30.

Per permettere la partecipazione di utenti di ogni nazionalità e regione, tutti i corsi saranno tenuti interamente on line.

Per iscriversi al seminario gratuito introduttivo è necessario registrarsi sul sito di KommuniKa al seguente link: Affitto, locazione o noleggio? I contratti, questi sconosciuti.

Vi invito anche a dare un’occhiata alla sezione “Corsi via Internet” dove potrete trovare le date e gli orari di altri seminari gratuiti on line di traduzione giuridica.

Buon lavoro Luca e buona traduzione giuridica a tutti!

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