Nuove regole per i professionisti “senza albo”

codice del consumo

di Daniela Corrado

Era già nell’aria da dicembre e finalmente ne vediamo i primi frutti. Si tratta della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. La legge dice che chiunque svolga una professione non soggetta all’iscrizione ad albi o elenchi (ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile), da lunedì 11 febbraio 2013, dovrà apporre in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla suddetta normativa, aggiungendo inoltre che nei casi in cui il professionista appartenga ad associazioni e ne utilizzi l’intestazione dovrà specificare, assieme agli estremi di legge, anche il nome dell’associazione di cui fa parte e il proprio numero di iscrizione.

In pratica, bisognerà apporre su ogni documento scritto con il cliente (fatture, ricevute, notule, intestazioni, email, ecc.) la seguente dicitura:  “professionista di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU del 26/01/2013”, aggiungendo anche “socio (nome dell’associazione) n. tessera (…)” in caso di appartenenza ad associazioni professionali.

Il provvedimento, che si ispira al rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, coinvolgerà  molte professionalità: traduttori, interpreti, consulenti del web, tributaristi, amministratori di condomini, grafici web, pubblicitari, fisioterapisti, ecc.

È importante sottolineare che l’apposizione della dicitura rimandante alla L. n. 4/2013 non sarà facoltativa, ma obbligatoria. L’inadempimento, infatti, rientrerà tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste dal Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2013, Titolo III, Parte II).

Qui in basso potete trovare i link alle normative in questione, più un articolo de “Il Sole 24 Ore” che ne dà notizia:

4 Comments

  1. interessante, grazie! Quando ho letto “notule” nel tuo post ho pensato che la legge si rivolgesse anche a me che lavoro senza P.IVA, ma poi nella stessa legge ho letto che per “«professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale […]”, quindi sono esclusi coloro che svolgono le traduzioni in modo occasionale. – saluti

    • Ciao Graziana,
      ti consiglio di chiedere consiglio al tuo commercialista. Nel momento in cui svolgi una traduzione, anche in via occasionale, stai fornendo a tutti gli effetti una prestazione professionale verso terzi. In generale, il Codice del consumo, e quindi anche questa legge, è molto chiaro. La questione è una maggiore trasparenza e chiarezza tra chi svolge una prestazione professionale e il cliente.
      In questi giorni ci sono stati anche dei colleghi a cui i commercialisti hanno detto che il Ministero dovrà stilare una lista delle professioni senza albo prima di poter considerare la norma tassativamente applicabile.
      Come al solito, in materia normativa, ognuno interpreta…
      Se non hai una commercialista, posso chiedere alla mia e farti sapere, ma personalmente io credo che il principio di chiarezza verso il cliente debba valere sempre.
      A presto,
      Daniela

  2. A lasciarmi perplessa è la presenza di “esercitata abitualmente” , non si parla mai in questa legge di “occasionalmente”. Infatti chi esercita “occasionalmente” non è considerato un professionista. Adesso, per via del mio trasferimento in Polonia, sono in pausa lavoro e dopo che mi sarò trasferita definitivamente inizierò a lavorare seconde le norme polacche. Tuttavia mi interessano molto gli sviluppi di questa legge perché per un po’ di tempo risulterò ancora residente in Italia e può succedere che emetta qualche nota di pagamento. Ciao Daniela e grazie della tua disponibilità – Graziana

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